Sentenza della Corte di Cassazione sulla retribuzione contrattuale
Numero: 27713, del 02/10/2023
Sentenza | Materia: Lavoro subordinato
La retribuzione contrattuale prevista a livello nazionale può essere derogata
La sentenza della Corte di Cassazione afferma che la retribuzione contrattuale prevista a livello nazionale può essere derogata e possono essere presi a riferimento altri parametri di contratti simili o paragonabili, o adottare indicatori statistici che consentano al lavoratore di percepire una retribuzione minima adeguata come previsto dall’articolo 36 della Costituzione.
La Sezione Lavoro, in tema di retribuzione proporzionata e sufficiente, ha affermato che nell’attuazione dell’art. 36 della Costituzione il giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita nella contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall’art. 36 Cost.
Ai fini della determinazione del giusto salario minimo costituzionale il giudice può servirsi a fini parametrici del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe.
Nella opera di verifica della retribuzione minima adeguata ex art. 36 Cost. il giudice, nell’ambito dei propri poteri ex art. 2099, comma 2, c.c., può fare altresì riferimento, all’occorrenza, ad indicatori statistici, anche secondo quanto suggerito dalla Direttiva UE 2022/2041 del 19 ottobre 2022.