Di estremo interesse è la recente sentenza del Tribunale di Udine, depositata lo scorso 27.05.2022, nella quale il Giudice ha riconosciuto che l’assenza ingiustificata di un lavoratore, volta ad indurre il proprio datore di lavoro ad intimargli il licenziamento per giusta causa, costituisce una manifestazione implicita della sua volontà di interrompere il rapporto di lavoro.
La pronuncia in esame ritiene, quindi, che sia possibile che un rapporto di lavoro si risolva per fatti concludenti, senza che vi sia alcuna dichiarazione esplicita in tal senso, qualora dal contesto emerga chiaramente la volontà tra le parti di non proseguire il rapporto. Nel caso del lavoratore, tale manifestazione di volontà può essere ben identificata nella sua decisione di assentarsi ingiustificatamente dal luogo di lavoro al solo scopo di ottenere l’intimazione da parte del proprio datore di lavoro di un licenziamento per giusta causa e, quindi, avere diritto al percepimento dell’indennità Naspi.
Possiamo ritenere questa decisione a dir poco rivoluzionaria in quanto cambia radicalmente l’orientamento che risultava pacificamente a favore della parte debole.
Alla luce di tale pronuncia non si può di certo escludere la possibilità che l’INPS rigetti la domanda di riconoscimento dell’indennità Naspi, presentata dal lavoratore, in tutti quei casi in cui il recesso datoriale sia provocato dal comportamento omissivo dello stesso in quanto, in questo caso, verrebbe meno il requisito dell’involontaria perdita del lavoro.