Di notevole interesse è la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 26246 del 06.09.2022, con la quale la stessa ha rivoluzionato l’orientamento sino ad oggi maggioritario statuendo che, a seguito delle riforme apportate dalla Legge Fornero e dal Jobs Act, il termine di decorrenza della prescrizione quinquennale dei diritti di credito del lavoratore decorre – a prescindere dalle dimensioni aziendali – dal momento della cessazione del rapporto di lavoro e non in costanza. La Suprema Corte ha espresso, infatti, il seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Secondo i Giudici di legittimità, quindi, per effetto delle summenzionate riforme, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non si sono già prescritti al momento dell’entrata in vigore della legge n. 92/2012. Il cambio di rotta da parte della Cassazione è stato determinato dall’evoluzione normativa in tema di licenziamento e tutele reali del lavoratore, che è andato ad incidere sulla condizione di c.d. “sudditanza psicologica” in cui si trova il dipendente e che è tale da indurlo a rinunciare ai propri diritti, almeno fino alla cessazione del rapporto di lavoro stesso. In conseguenza di tale pronuncia, quindi, il datore di lavoro è esposto, senza poter eccepire la prescrizione, a potenziali rivendicazioni di crediti da parte del lavoratore sorti sin dal luglio 2007.
Importante è altresì da evidenziare che tale orientamento è stato recepito anche dal personale ispettivo dell’INL (nota prot. 1959 del 30.09.2022) che, conformandosi allo stesso, ha affermato che, per i crediti di lavoro che possono formare oggetto di diffida accertativa, il termine quinquennale decorre dal momento della cessazione del rapporto di lavoro.