Secondo la recente pronuncia della Corte di Cassazione del 14 settembre 2022, n. 27132, il giudice nel valutare la proporzionalità del licenziamento per giusta causa non è vincolato alla tipizzazione contenuta dalla contrattazione collettiva e deve sempre procedere ad un apprezzamento dei fatti contestati al lavoratore che tenga adeguatamente conto delle modalità concrete con le quali gli stessi si sono verificati e della loro natura.

Secondo i giudici della Corte è fondamentale la verifica della riconducibilità del fatto addebitato al dipendente alle disposizioni per le quali la contrattazione collettiva prevede il licenziamento ma, al di là della tipizzazione contrattuale, non si può comunque prescindere dal verificare se il comportamento tenuto dal lavoratore sia connotato da una gravità tale far venir meno la fiducia del datore di lavoro e, quindi, da incidere sulla prosecuzione del rapporto di lavoro.

Per la Suprema Corte, la gravità della condotta e la proporzionalità del recesso sono oggetto di un giudizio che rientra nell’attività sussuntiva del giudice, il quale, in ogni caso, è tenuto a verificare l’irreparabile lesione del vincolo fiduciario tenendo conto di quanto avvenuto. La valutazione in concreto della legittimità e della congruità del licenziamento per giusta causa inflitto al lavoratore va sempre eseguita e, quindi, anche quando, in astratto, l’infrazione contestata dal datore di lavoro corrisponda a una fattispecie contrattualmente tipizzata.