Il D.Lgs n. 104/2022 (c.d. Decreto Trasparenza) ha introdotto, tra le altre, alcune modifiche relativamente la disciplina del periodo di prova.
In primo luogo, avvallando quanto già previsto dal codice civile all’art. 2096, la normativa di recepimento della Direttiva Europea 2019/1152, ha stabilito che la durata massima del periodo di prova non può superare la soglia dei sei mesi. In ogni caso, bisogna comunque considerare che restano valide in materia le previsioni dei singoli CCNL di settore che possono stabilire anche periodi di durata inferiori.
Di vero rilievo è però quanto introdotta dal decreto con riferimento alle modalità di determinazione della durata del periodo di prova nei contratti a tempo determinato. In particolare, per questa fattispecie contrattuale, la normativa prevede ora che il periodo di prova debba essere fissato proporzionalmente tenendo conto della durata complessiva del contratto e delle mansioni assegnate in relazione alla natura dell’impiego.
In ultimo, al fine di garantire l’effettività del periodo di prova, l’art. 7 del d.lgs n. 104/2022 al comma 3 prevede una serie di eventi (quali ad esempio la malattia, l’infortunio, la gravidanza etc.) che comportano un prolungamento della durata del periodo di prova, in quanto al loro verificarsi lo stesso si sospende essendo il lavoratore impossibilitato a prestare la propria attività lavorativa. In ogni caso, tale elencazione non è da ritenersi esaustiva ma solo esemplificativa delle ipotesi di prolungamento del periodo di prova, nel cui novero si devono intendere ricomprese tutte quelle ipotesi già riconosciute dall’attuale ordinamento giuridico.