Il prossimo 28 febbraio 2023 entrerà in vigore la riforma del processo civile, la cosiddetta Riforma Cartabia. Una delle più rilevanti novità in materia di diritto del lavoro è l’inserimento di un nuovo strumento deflattivo del contenzioso, ossia la “negoziazione assistita”.
Per le cause di lavoro previste dall’art. 409 c.p.c. la Legge consente alle parti di disporre dei propri diritti anche al di fuori delle “sedi protette” rappresentate dall’Ispettorato del Lavoro e dalle organizzazioni sindacali.
Si tratta naturalmente di una facoltà e non di un obbligo, tanto che per espressa previsione legislativa, la negoziazione assistita non costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Nell’ambito di questa procedura di conciliazione le parti possono farsi assistere dai propri legali di fiducia o da consulenti del lavoro. Si segnala che la normativa prevede che l’accordo venga trasmesso a cura di una delle parti, entro dieci giorni, ad uno degli organismi di cui all’art 76 del d.lgs nr. 276/03. Ciononostante alcuna conseguenza per l’eventuale mancato adempimento è sancita dal legislatore