Il recente decreto legislativo n. 105/2022 ha introdotto una specifica disposizione con la quale è stato istituito il congedo obbligatorio di paternità. In particolare, la stessa prevede che il padre possa richiedere, dai due mesi antecedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, un congedo retribuito di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via continuativa. Di tale congedo il padre potrà godere anche nel medesimo periodo di tempo in cui la madre fruisce del congedo obbligatorio di maternità.

Di indubbio rilievo è che, in conseguenza dell’introduzione di tale congedo, sono state previste anche delle modifiche in materia di cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, preme evidenziare come la nuova normativa abbia introdotto a tutela del padre, per tutta la durata del congedo e fino al compimento di un anno di età del bambino, il divieto di licenziamento.

Per quanto concerne, invece, le dimissioni del padre, è stata introdotta, così come già prevista per la madre, la procedura “rafforzata”, ovvero le stesse devono essere convalidate – entro un mese – avanti ad un funzionario dell’Ispettorato territoriale del Lavoro.