Ai sensi dell’art. 2113 c.c. le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti inderogabili del prestatore di lavoro sono valide unicamente se intervenute in una delle sedi c.d. protette, ossia i) in sede giudiziale ii) in sede amministrativa avanti appositi collegi e commissioni istituiti presso le sedi dell’INL iii) dinanzi ad un Collegio di conciliazione ed arbitrato iv) presso le sedi di certificazione v) in sede sindacale.

L’inoppugnabilità delle rinunce e transazioni sottoscritte in detta sede trova fondamento nel presupposto che la posizione del lavoratore sia adeguatamente protetta dall’intervento, in funzione garantista, di un terzo.

Per quanto concerne, in particolare, i verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, preme segnalare la giurisprudenza più recente (Cass. civ., Ordinanza del 9 giugno 2021, n. 16154), secondo la quale la posizione di soggezione e debolezza del lavoratore nei confronti del datore di lavoro troverebbe adeguata protezione solamente in presenza di una assistenza effettiva da parte del rappresentante sindacale che consenta al lavoratore di sapere a quale diritto rinuncia e in quale misura e che lo avverta degli effetti dispositivi derivanti dall’atto e dell’irreversibilità degli stessi.

Non solo. Secondo il Tribunale di Bari (sentenza del 6 aprile 2022) la validità del verbale di conciliazione presuppone altresì che il rappresentante sindacale davanti al quale le parti sottoscrivono l’accordo transattivo appartenga alla organizzazione sindacale cui è iscritto il lavoratore, ritenendo così che non si possa affermare che il lavoratore abbia ricevuto effettiva assistenza sul contenuto della transazione, se il rappresentante sindacale non è riconducibile alla stessa associazione sindacale cui ha aderito il lavoratore. Alla luce di questa pronuncia non può quindi darsi alcun valore all’incarico che il lavoratore abbia conferito contestualmente alla sottoscrizione del verbale di conciliazione, perché la circostanza di averlo rilasciato al momento in cui si transige lo rende inidoneo a comprovare che il lavoratore abbia ricevuto un’effettiva assistenza.